Art. 2.
(Divieti di importazione e di allevamento dei cani pericolosi).

      1. È fatto divieto assoluto di importare e di allevare cani pericolosi. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedono cani pericolosi,

 

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è fatto obbligo di custodire gli animali all'interno di proprietà private, in luoghi chiusi o recintati con materiale idoneo ad impedire la fuga, nonché di munire i medesimi animali di un guinzaglio recante gli estremi identificativi del proprietario.
      2. I cani pericolosi devono essere trasportati in modo da impedire che essi rechino offesa a persone o ad altri animali o a cose.